STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “PADRI IN MOVIMENTO”

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
  1. È costituita l’Associazione Culturale denominata “Padri in Movimento”.
  2. L’Associazione Culturale ha sede in Roma, come da atto costitutivo e in ogni caso segue la Presidenza salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

DELLO SCOPO E DELL’OGGETTO SOCIALE

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

L’Associazione culturale “Padri in Movimento” ha lo scopo primario di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e filantropico al fine di promuovere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento degli ideali legati ai principi sanciti dal Diritto di Famiglia, con particolare riguardo alla Tutela dei Minori.
L’Associazione nasce grazie ad una semplice riflessione che proviene da un contesto di disagio e difficoltà legati allo sgretolamento familiare. In tema si innesca una norma, L.54/2006 che non ha permesso lo sviluppo delle nuove figure genitoriali responsabili in aderenza al principio della
“bigenitorialità”. Numerosi figli crescono orfani di una figura ancora presente, privati di uno dei due genitori che quasi nella totalità dei casi è il papà.
Ne deriva un’insostituibile necessità, quella della partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, che non può essere in alcun modo limitata nello spazio e nel tempo, bensì ampliato in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento separativo tra i genitori.
Sulla base anche di questi presupposti, l’Associazione si propone di favorire un’azione culturale incisiva orientata ai valori dell’equità, della giustizia e di doveri che accrescono la responsabilità individuale e collettiva nel percorso di sviluppo delle capacità genitoriali.
Si configura quale gruppo d’opinione con riferimento ai principi democratici, liberali e riformisti, sia della cultura laica, sia cattolica che si pone l’obbiettivo di essere ascoltata incidendo anche in un futuro con propri rappresentanti all’interno delle istituzioni.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, in aderenza alla “Vision”, l’Associazione potrà sostenere iniziative culturali, Sociali e filantropiche; organizzare convegni e dibattiti; sviluppare attività di formazione ed aggiornamento; promuovere studi, ricerche ed attività editoriali che rappresentino il luogo di confronto delle opinioni e delle idee.
L’Associazione si ispira ai principi base quali la democraticità della struttura, pari opportunità uomo donna, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, operando in piena autonomia gestionale e operativa.
L’Associazione non persegue finalità di lucro ed è autonoma e indipendente.
Art. 3 - OGGETTO SOCIALE
  1. Al fine di perseguire gli scopi Sociali, l’Associazione Culturale “Padri in Movimento“ si fa depositaria del sapere contenuto nelle norme che disciplinano il Diritto di Famiglia e la Tutela del Minore.
  2. L’Associazione ha inoltre come oggetto Sociale l’attività di promozione di progetti ed eventi di varia natura caratterizzati dallo scopo Sociale.
  3. La partecipazione alle attività svolte dall’Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati.
  4. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell’oggetto Sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione costituenti il patrimonio sociale; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni Sociali la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

Art. 4 - ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA
  1. 1. L’Associazione culturale è composta di Soci Fondatori e Soci Ordinari, che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti. Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione Sociale.
  2. Il numero dei Soci è illimitato; qualunque cittadino può aderire all’Associazione purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
  3. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
    1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
    2. Godere dei diritti civili e politici senza limitazione alcuna.
    3. Autorizzare l’utilizzo dei dati (Legge sulla privacy).
    4. Dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi Sociali.
  4. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni.
  5. Tutti i Soci hanno uguali diritti; in particolare nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci in funzione:
    1. Di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci.
    2. Di eventuali versamenti di contributi supplementari.
    3. Dell’aver messo a disposizione dell’Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.
Art. 5 – ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
  1. L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera Sociale.
  2. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il direttivo si esprime sull’ammissione a maggioranza assoluta dei presenti.
  3. I Soci sono tenuti:
    1. Al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue.
    2. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi Sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa Sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
  1. 1. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
  2. Per l’attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione fatto salvo il punto a seguire;
  3. 3. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute, a Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell’Associazione.
  4. Nell'ipotesi in cui l’Associazione dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con l’Associazione da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche convenzioni che definiranno l’aspetto economico dei rispettivi impegni.
Art. 7 - DECADENZA, ESCLUSIONE E RINUNCIA
  1. 1. Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.
  2. L'esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  3. L’esclusione e/o la decadenza del Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:
    1. Quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
    2. Quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote Sociali senza giustificato motivo.
    3. Ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
  4. I Soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.
  5. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o tramite PEC, Posta Elettronica Certificata.
  6. Il Socio decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
  1. Assemblea dei Soci.
  2. Il Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato Guida.
  4. Il Presidente.
  5. Il Tesoriere.
  6. Il Segretario.
Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
  1. L’Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo operativo dell’attività Sociale dell’Associazione nonché per le modifiche all’atto costitutivo.
  2. L'Assemblea, composta da tutti i Soci, è ordinaria o può essere convocata in via straordinaria.
  3. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
    1. Approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili.
    1. Richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dell’Associazione.
    1. Eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo.
    2. Discutere ed analizzare le attività Sociali svolte nell’anno precedente e valutare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività Sociale stessa.
    3. I Soci fondatori facenti parte del direttivo restano membri di diritto del direttivo stesso
  4. I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:
    1. Deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie.
    2. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
    3. Deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea ordinaria.
Art. 10 - VALIDITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
  1. 1. L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all’anno in sede ordinaria per l’approvazione dei rendiconti.
  2. L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente pro-tempore in carica
  3. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo.
  4. Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quella della prima convocazione.
  5. L’Assemblea ordinaria indetta per l'elezione degli organi del Associazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci.
  6. L’Assemblea straordinaria convocata per approvare le modifiche allo Statuto proposte dal direttivo o per sciogliere l’Associazione è valida se è presente almeno la metà dei Soci e se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.
Art. 11 - DIRITTO DI VOTO
  1. Hanno diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i Soci maggiorenni che risultano iscritti all’atto dell’Assemblea da almeno 12 mesi.
  2. La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un Socio ad un altro Socio.
  3. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di un delegante.
Art. 12 - DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
  1. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero “una testa - un voto”, principio contenuto nell’art. 2532, secondo comma, Cod. Civ. a prescindere quindi dal valore della quota associativa.
  2. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche Sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto.
  3. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti.
  4. Le deliberazioni relative allo scioglimento del Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti.
  5. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti fra i Soci. Permangono in carica di diritto i Soci fondatori salvo non siano stati sospesi o esclusi.
  2. Ciascun Socio di maggiore età, iscritto all’Associazione da almeno mesi 12, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell’Associazione stessa.
  3. I componenti del Consiglio Direttivo possono rimanere in carica 3 anni e sono rieleggibili.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).
  5. L’Associazione intende operare su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di coordinatori, scelti tra i Soci dell’Associazione su base regionale. Tali coordinatori avranno il compito di diffondere la “Vision” dell’Associazione e raccogliere eventuali richieste di tesseramento che dovranno essere versate al Consiglio Direttivo. I coordinatori possono e devono organizzare eventi (previa verifica con il Presidente della copertura finanziaria) in in materie imposte dal Consiglio Direttivo. Prima dell’evento la locandina che compete allo stesso dovrà essere necessariamente trasmessa per conoscenza diretta ed approvazione al Presidente. Eventuali comunicati stampa seguiranno il medesimo corso della locandina. In caso di inadempienze, il coordinatore sarà temporaneamente sospeso al fine di consentire la verifica della veridicità degli eventi. Qualsiasi impegno economico di natura contrattuale sottoscritto dai coordinatori non è da intendersi in capo all’Associazione stessa.
  6. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio stesso, compreso il Presidente.
  7. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta e se non stabilito dall’atto costitutivo, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività culturale svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini socio-culturali.
  8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, diverse da quelle già in altri punti normate, si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  9. I componenti del Consiglio che decadono e che dunque lasciano il Consiglio durante il mandato sono sostituiti di diritto dai primi non eletti.
Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
  2. Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare: 
    1. Eleggere il Presidente tra i membri del direttivo.
    2. Redigere i preventivi di bilancio.
    3. Redigere la “Mission” dell’Associazione;
    4. Favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.
    5. Deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci.
    6. Organizzare eventi, manifestazioni, attività di promozione su indicazioni della giunta in accordo alla “Mission” dell’Associazione;
    7. Predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria.
    8. Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.
    9. Deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’ assemblea.
    10. Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.
Art. 15 - IL PRESIDENTE
  1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Guida. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Direttivo.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.
  3. Il Presidente fissa le linee di indirizzo tematico attraverso la redazione della “Vision” dell’Associazione.
  4. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza e dettagliato rendiconto; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione, ma solo con il benestare espresso del Tesoriere.
  5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 16 - COMITATO GUIDA

Viene nominato dal Presidente con parere favorevole di almeno 1/3 del Direttivo ed è composto da tre a cinque membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti e/o eccellenze del mondo culturale, professionale o imprenditoriale. E’ presieduto dal Presidente stesso.

Ha il compito di:
  1. Redigere e aggiornare la “Vision” unitamente al Presidente dell’Associazione in funzione degli obiettivi che intende perseguire.
  2. Redigere i programmi di attività Sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci.
  3. Dare vita a sessioni di studio a tematiche dalle quali scaturiranno nuovi obbiettivi Sociali e curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
  4. Curare l’organizzazione di concerto con il Consiglio Direttivo di eventi a tema. 
  5. Riferire con cadenza almeno trimestrale delle attività svolte e dei progetti per i quali l'Associazione potrà spendersi nei confronti del Consiglio Direttivo.
  6. Può avvalersi di esperti in materia per determinate sessioni di studio previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo stesso.
  7. Qualsiasi attività deliberata ivi compresi i regolamenti interni di cui al Art 5 punto 3 e decisa dal Comitato Guida sarà sottoposta al parere favorevole di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo avente diritto al voto.
Art 17 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo che deve motivarne il dissenso con atto formale. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni. Nel caso in cui sia un Socio non ha diritto di voto fino a che permane la carica.
Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa Sociale; cura la contabilità dell’Associazione, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:
  1. Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
  2. Curare la corrispondenza.
  3. Coordinare le formalità associative previste dalla Legge.
  4. Affiancare l’attività del Tesoriere.
  5. Organizzare le assemblee associative.
Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO
  1. Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo.
  2. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’art.19.
  3. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
  4. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
  5. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
  6. L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dall’Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, coadiuvato dal Segretario.
  7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento del Associazione.
  8. Per qualsiasi attività culturale sarà redatto a cura del Tesoriere un rendiconto parziale da mostrare agli Istituti, Enti, Società o persone fisiche finanziatori siano essi privati o pubblici.
Art. 20 - FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti:
  1. Quote ordinarie e volontarie dei Soci.
  2. Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
  3. Erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati.
  4. Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art. 21 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione del Associazione, dalle altre entrate di cui all’art.19 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi Sociali.
Art. 22 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
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