Autore: Maurizio Caricato
•
08 giu, 2023
Ostacolare il rapporto dei figli con l’altro genitore può essere motivo di revoca della responsabilità genitoriale. La bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991. In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L’art. 337 ter del Codice Civile dice testualmente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.”
Bigenitorialità non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo.