Padri separati e povertà in Italia: un'emergenza sociale tra dati e norme
Casa persa, stipendio azzerato, figli lontani. Il prezzo della separazione per i padri italiani.

In Italia la separazione coniugale è diventata uno dei principali fattori di scivolamento nella povertà per gli uomini, con circa 800.000 padri separati che vivono sotto la soglia di povertà su un totale stimato di 4 milioni, un fenomeno confermato dai report Caritas che mostrano come quasi il 46% dei nuovi assistiti sia composto proprio da padri separati.
I numeri delineano una situazione critica: 500.000 uomini non riescono a coprire beni di prima necessità come cibo e utenze, mentre oltre il 25% degli utenti di dormitori pubblici e mense sociali sono uomini separati. Secondo l'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), il fenomeno è in crescita costante: nell'ultimo decennio separazioni e divorzi sono raddoppiati, con picchi al Nord (363 separazioni ogni 1.000 matrimoni) rispetto al Mezzogiorno (180 ogni 1.000). Il fattore scatenante principale è la perdita della casa familiare: nel 69-70% dei casi la casa coniugale viene assegnata alla madre, costringendo il padre, spesso intestatario del mutuo o proprietario, a continuare a pagare rate o mutuo più un nuovo affitto per sé, mentre l'assegno di mantenimento per i figli può assorbire fino al 50% del reddito netto mensile e il 94% delle separazioni con figli minori prevede il versamento dell'assegno da parte del padre, lasciandogli spesso soli 200-300 euro al mese disponibili dopo le spese obbligatorie, una cifra incompatibile con un tenore di vita dignitoso. La disciplina del mantenimento e dell'assegnazione della casa trova fondamento in diverse norme del codice civile: l'articolo 337-ter stabilisce che ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura; l'articolo 156 prevede che il giudice stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere quanto necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri; la casa coniugale viene assegnata prioritariamente al genitore collocatario dei figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto reale; la legge 54 del 2006 ha introdotto il principio dell'affidamento congiunto, sancendo che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sebbene la precarietà abitativa ed economica dei padri comprometta di fatto l'esercizio di questo diritto. Come evidenzia l’avvocato Gianni Casale, referente legislativo dell' associazione nazionale Padri in Movimento, senza correttivi legislativi e adeguate misure di sostegno, il principio della bigenitorialità rischia di restare un diritto solo formale, svuotato dalla povertà e dalla precarietà abitativa di molti padri separati.
Le conseguenze di tale emergenza si riverberano su più livelli: dal punto di vista abitativo, la marginalizzazione economica trasforma lavoratori autonomi o dipendenti in "nuovi poveri", costretti a soluzioni abitative precarie o all'accesso a dormitori pubblici; sul piano psicologico si registrano picchi di depressione, isolamento sociale e aumento del rischio di gesti estremi, sebbene manchino dati epidemiologici sistematici sul fenomeno; il welfare pubblico è chiamato a implementare fondi di sostegno al reddito e alloggi temporanei, con alcune regioni che hanno già attivato misure specifiche come la Lombardia (D.G.R. 3612/2024) con la misura "Accanto" che prevede contributi una tantum fino a 10.000 euro per genitori separati o divorziati da non più di 3 anni con ISEE minori fino a 30.000 euro, o il Veneto con bandi che erogano contributi una tantum di 400 euro per famiglie monoparentali o genitori separati. Il fenomeno evidenzia una tensione tra tutela dell'interesse del minore, che giustifica l'assegnazione della casa al genitore collocatario, sostenibilità economica dell'obbligo di mantenimento per il genitore non collocatario ed effettività della bigenitorialità, compromessa dall'impossibilità di ospitare dignitosamente i figli, mentre la crescita strutturale del fenomeno, con un aumento del 62,6% di assistiti Caritas rispetto a dieci anni fa, suggerisce la necessità di un ripensamento delle politiche di sostegno e, potenzialmente, di un adeguamento normativo che bilanci meglio gli interessi in gioco.
Fonti principali:
Istat (Rapporto povertà 2024), Caritas Italiana (Report povertà 2024-2025), Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), Codice Civile (artt. 147, 155, 156, 337-ter), Leggi regionali Lombardia e Veneto.



